Convenzione comune Torino 2015

Quello che segue è il testo integrale della convenzione stipulata tra il Comune della città di Torino con  l’Associazione PROCIVICOS Onlus (volontari di protezione civile della comunità di Scientology)

CONVENZIONE NUMERO 6/2015 PER L’IMPEGNO DI RISORSE DEL VOLONTARIATO UMANE E STRUMENTALI PER INTERVENTI PREVENTIVI E IN EMERGENZA DI PROTEZIONE E DIFESA CIVILE

La Città di Torino, rappresentata dal Dirigente pro tempore del Servizio Protezione Civile dr. Gianmatteo CICOTERO, nato a Torino il 04/04/1957 ed elettivamente domiciliato presso la sede del suddetto Servizio, via delle Magnolie 5, al quale il Sindaco con Atto n. 0002176/2014 ha conferito l’incarico di dirigente della Direzione Corpo di Polizia Municipale con l’incarico di Direzione del Servizio Protezione Civile

L’Associazione/Onlus P.A. NUOVO RINASCIMENTO – VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITA’ DI SCIENTOLOGY siglabile PRO.CIVI.CO.S. con sede legale in Via Torino-Villar n . 2 PI/CF 97540410012 (in Seguito definita “Associazione”), in persona del legale rappresentante Sig Giuseppe TESIO Presidente.

PREMESSO

  •  che come previsto dalla deliberazione (i.(‘. n.mecc.2006 07239/028 del 17 ottobre 2006 la Città di Torino intende continuare ad avvalersi di associazioni di volontari per l’attività preventive e di emergenza di Protezione e Difesa Civile (attività desumibili dalla normativa in materia di protezione civile e dal Piano di Emergenza Comunale)
  • che l’articolo 13 del Regolamento Comunale numero 364/2013 approvato con deliberazione del C.C. numero mecc. 2013 00966/028 in data 8 aprile 2013 (regolamento di protezione civile) consente alla città di Torino di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato acquisizione risorse, generiche e specialistiche da impiegare in attività di protezione civile;
  • Visti gli atti amministrativi presupposti:
    Bando Pubblico di selezione di 12 Associazioni di Volontariato da inserire nel sistema Protezione Civile del Comune di Torino pubblicato in data 23 Ottobre 2014;
    Verbale della Commissione esaminatrice dei criteri di selezione delle Associazioni di Volontariato che hanno presentato domanda nei termini e modalità indicati(art. 3 e 5 del Bando) predetto in data 20/10/2014;
    Determinazione dirigenziale n. meccanografico 2014 07137028 del 17/ 12/2014 di presa d’atto del verbale della commissione ed impegno di spesa

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Oggetto)

1. L’Associazione si impegna a concorrere con la città di Torino alle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza di protezione e difesa civile Sia in condizioni ordinarie sia in situazioni di emergenza mediante l’impiego di propri volontari, veicoli, materiali attrezzature ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul Volontariato).

2. La Città di Torino si impegna ad impiegare coordinare dette risposte quando è richiesta del Servizio Protezione Civile ai sensi dell’art. 5 del Bando, nell’ambito di una unità operativa interassociativa denominata Sezione Comunale Volontariato di Protezione Civile (in seguito definita “Sezione Comunale”), nei modi e termini indicati nei seguenti articoli ed in conformità alla normativa vigente in materia (legge 225 /1992 e s.m.i.).

Art. 2
(aree operative e attività della sezione comunale)

1. Le Associazioni/Onlus che confluiscono nella Sezione Comunale garantiscono due aree d’intervento: operativa e logistica. Ll’area operativa provvede a fornire l’apporto diretto dei volontari nelle attività di prevenzione soccorso, anche mediante l’utilizzo di proprie attrezzature tecniche ed i veicoli, per far fronte alle attività in campo operativo, in particolare la tutela delle pubblica e privata incolumità delle strutture e infrastrutture che costituiscono il patrimonio cittadino. L’area logistica provvede all’individuazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture volte a ospitare le persone colpite dalle emergenze e calamità, nonché  provvede alla loro assistenza fisica e morale.
2. In condizioni ordinarie l’attività di volontariato di previsione e prevenzione comprende le seguenti attività: monitoraggio sul territorio in relazione alle diverse tipologie di rischio; informazione alla popolazione; esercitazioni e simulazioni operative; presidi territoriali avanzati in occasione di grandi eventi; impiego di attrezzature e veicoli speciali.
3. In condizioni di emergenza l’attività di volontariato di soccorso e superamento dell’emergenza comprende, mediante l’impiego di attrezzature veicoli speciali, le seguenti attività: soccorso e assistenza alla popolazione, diramazione degli allarmi e delle informazioni, quantificazione dei danni a persone, edifici e infrastrutture, ricognizioni/evacuazioni delle aree sensibili/colpite, realizzazione di presidi territoriali di sicurezza.
4. L’Associazione/Onlus garantisce che, per lo svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti gli operatori volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche-pratiche e dell’adeguato abbigliamento tecnico uniformato, conforme alle caratteristiche previste per l’abbigliamento del Volontariato di protezione civile nella Regione Piemonte.
5. Per fronteggiare le attività in condizione ordinaria o in emergenza, su attivazione del Servizio di Protezione Civile ciascun Associazione/Onlus garantisce l’intervento di una squadra di volontari in pronta reperibilità H 24 composta di almeno n. 5 unità.

Art 3
(Coordinatore e Vice Coordinatore)

1. I Presidenti delle Associazioni/Onlus aderenti alla presente convenzione nominano a maggioranza, il Coordinatore e i Vice Coordinatori della Sezione Comunale (organico dei Vice Coordinatori indicativamente in 2-3 unità) individuati tra il personale volontario delleAssociazioni/Onlus di provata esperienza e capacità specifica, non avente cariche del Coordinamento Provinciale del Volontariato ho altre cariche incompatibili con la presente Convenzione.
2. Il Coordinatore e i Vice Coordinatori rimangono in carica un anno.
3. Alla scadenza degli incarichi delle nomine del Coordinatore e dei Vice Coordinatori devono essere formalmente comunicate dai Presidenti delle Associazioni/Onlus al Servizio Protezione Civile per presa d’atto

Art 4
(Compiti del Coordinatore e Vice Coordinatori)

1. Il Coordinatore assume il coordinamento operativo dei volontari impiegati per le specifiche operazioni, su richiesta del Servizio Protezione Civile provvede ad assegnare gli incarichi ai singoli volontari e garantisce il pronto impiego della Sezione Comunale: per la gestione delle emergenze se necessario immediatamente la forza prevista dell’art. 2 punto 5, per la continuità del sistema protezione civile e le altre attività ordinarie la forza richiesta dal Servizio Protezione Civile nell’ambito degli organici a disposizione di ciascuna Associazione
2. Il Coordinatore vigila sulla svolgimento delle attività della Sezione Comunale avendo cura che le stesse vengano svolte dei Volontari con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto della vigente normativa delle direttive impartite dal servizio Protezione Civile, anche in tema di sicurezza. È inoltre, responsabile dei veicoli, dei locali e delle attrezzature comunali eventualmente affidati in uso alla Sezione Comunale.
3. Il coordinatore cura la redazione e sottoscrizione del consuntivo e delle certificazioni per i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività operativa indicata nell’atto di attivazione del Servizio Protezione Civile.
4. Il coordinatore si adopera affinché le attività ordinarie ed in emergenza siano rese con continuità per il periodo indicato nell’atto di attivazione e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione di servizio Protezione Civile di eventuali interruzioni che per giustificati motivi intervengono nello svolgimento delle attività.
5. I Vice Coordinatori della Sezione Comunale sostituiscono il Coordinatore in caso di assenza o impedimento e svolgono in ogni caso tutte le attività di cui ai precedenti punti 1 2 3 e 4.

Art. 5
(Attivazione e impiego dei volontari)

1. Le risorse dell’Associazione/Onlus sono attivate mediante richiesta del Sindaco o Assessore delegato, per il tramite del Servizio Protezione Civile che ne assume il diretto coordinamento.
2. L’attivazione, contenente la natura ed i tempi delle attività richiesta, il numero dei volontari, la tipologia e la quantità dei veicoli e attrezzature da impiegare per ciascuna operazione, è inoltrata con atto formale dal Servizio Protezione Civile, salvo casi di impossibilità e urgenza, al Coordinatore, ai Vice Coordinatori e per conoscenza ai Presidenti delle Associazioni inserite nell’organizzazione locale di protezione civile denominato “Sezione Comunale”.
3. Per garantire il corretto svolgimento di specifiche operazioni, il Servizio Protezione Civile può autorizzare il Coordinatore e/o i Vice Coordinatori all’uso di locali, materiali, attrezzature e veicoli comunali.
4. I singoli volontari da impiegare nelle attività sono  individuati dai Presidenti (o loro delegati) delle rispettive Associazioni/Onlus aderenti alla presente convenzione, tra i propri iscritti, nel numero ed in base ai requisiti soggettivi concordati con il Servizio Protezione Civile.
5. In condizioni di emergenza in caso di impedimento o irreperibilità del Coordinatore ho dei Vice Coordinatori, le singole Associazioni aderenti alla Sezione Comunale possono essere attivate direttamente dal Servizio Protezione Civile.
6. Il Servizio Protezione Civile qualora siano attribuiti ad un Volontario comportamenti manifestazioni contrari al corretto espletamento del servizio e/o lesivi dell’immagine della Civica Amministrazione, ovvero, venga meno il requisito della idoneità fisica per l’impiego in determinate attività, richiede al Coordinatore/Vice Coordinatori di provvedere alla sostituzione del Volontario
7. Nel caso di eventi che per loro natura non sono fronteggiabili con le forze e risorse del Comune, sono richiesti i rinforzi di cui l’articolo 15 della legge 225/1992 e s.m.i. rubricato “Competenze del Comune”; in tal caso le Associazioni/Onlus sono a disposizione delle Autorità competenti al coordinamento dei servizi di emergenza e soccorso.
8. L’attività dei volontari impiegati dal Sindaco, dell’Assessore delegato o dal Servizio Protezione Civile per attività di protezione e difesa civile è considerato a tutti gli effetti esercizio di un servizio comunale di pubblica necessità.

Art. 6
(Addestramento)

1. Il servizio Protezione Civile fornisce occasioni concrete per garantire l’adeguata preparazione tecnica dei volontari impiegati nella Sezione Comunale, mediante lo svolgimento di esercitazioni, attività formative e addestrative atte a migliorare l’efficenza del sistema protezione civile.

Art. 7
(Rimborsi spese e contributi)

1. Il Servizio Protezione Civile effettuare rimborsi per spese sostenute per conto dell’Amministrazione, preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Protezione Civile.
2. I rimborsi spese di cui al comma precedente sono liquidati previa presentazione di documentazione giustificativa ovvero, in caso di impossibilità a produrre tale documentazione, previa presentazione di dettagliata autocertificazioni delle spese sostenute.
3. In relazione al tipo di servizio richiesto, a titolo di liquidazione del rimborso spese e ristorazione, il Servizio Protezione Civile può cedere “buoni pasto comunali”, con modalità e limiti analoghi a quelli previsti per il personale del Comune, nella misura di uno o più buoni per la persona nel caso di impiego impiego del personale volontario pure di tutti quei casi in cu,i per le disagiate condizioni climatiche dei luoghi operativi, appaia necessario provvedere alla ristorazione dei volontari.
4. Protezione Civile potrà, altresì, provvedere al rimborso delle spese di carburante sostenute dall’Associazione/Onlus o da singoli volontari mediante cessioni di “buoni carburante comunali” in relazione ad apposita autocertificazione consultiva dei chilometri percorsi e del consumo medio di carburante. I rimborsi spese sono liquidati al Coordinatore/Vice Coordinatori della Sezione che ne sottoscrive ricevuta.
5. La Civica Amministrazione concede, nei limiti di stanziamento di bilancio, contributi a favore delle Associazioni/Onlus di Volontariato inserite nel sistema di protezione civile del Comune di Torino selezionate per effetto di bando pubblico ed inserite nel piano di emergenza comunale, destinati a sostenere migliorare l’efficienza operativa di ciascuna Associazione/Onlus, da ripartire ed erogare annualmente in proporzione alle risorse umane e strumentali effettivamente messe a disposizione.
6. Possono essere compresi altri rimborsi o benefici previsti dalla vigente normativa.

Art. 8
(Validità e durata)

1. La presente convenzione ha durata triennale 15 gennaio 2015 – 15 gennaio 2018 decorrente dalla data di sottoscrizione.

Art. 9
(Composizione di controversie)

1. Per le controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione il foro competente è quello di Torino.

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