Art. 1-COSTITUZIONE-SEDE
1.1 E’ costituita una associazione denominata: Nuovo Rinascimento – Volontari di Protezione Civile della Comunità di Scientology – siglabile PRO.CIVI.CO.S.
1.2 L’associazione ha sede in Torino via Villar 2, e potrà aprire sedi secondarie, sezioni e dipendenze sia in Italia che nell’ambito della Comunità facente parte dell’Unione Europea.
Art.2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE
2.1 L’associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed ha finalità esclusivamente umanitarie e solidaristiche. In particolare l’Associazione si propone di svolgere come attività preminente obbiettivi di protezione civile, ossia:
a) prestare soccorso in caso di disastri, collaborando con gli enti coordinanti le opere di soccorso attraverso contributi logistici (mezzi e materiali) e umani (operatori volontari e specialisti del settore).
b) prestare soccorso alle persone coinvolte in disastri attraverso contributi logistici (mezzi e materiali) e umani (opere di assistenza e sostegno alle persone).
c) svolgere opera di soccorso alle persone e collaborazione logistica con gli enti preposti al controllo, nel corso di fiere e manifestazioni civili.
Inoltre l’Associazione si propone di svolgere come attività secondaria obbiettivi di primo soccorso e assistenza alle persone.
Essa è costituita da persone liberamente associate e desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso etico, al fine di contribuire a migliorare le condizioni della società.
2.2 L’associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, compresa la compra-vendita e la permuta di immobili; la stipulazione di mutui, concessione di pegni o ipotetiche, sempre relativamente ai beni sociali, nonché l’accettazione di donazioni e lasciti.
2.3 Può produrre pubblicazioni e spettacoli, diffondere opuscoli e scritti, organizzare mostre, concerti, dibattiti e quanto altro ritenesse utile al raggiungimento del proprio scopo sociale.
2.4 L’associazione cura i contatti diretti con il pubblico, enti e movimenti che abbiano scopi comuni o simili, e che comunque siano sensibili al raggiungimento degli stessi fini.
Art.3 – DURATA
3.1 L’Associazione ha durata illimitata
Art. 4 – ASSOCIATI
4.1 Possono essere associati tutti coloro che ne condividano e ne accettino le finalità e modi di attuazione e che svolgono effettivamente le attività descritte dallo scopo e oggetto sociale dell’Associazione.
4.2 Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.
4.3 Tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale hanno l’elettorato attivo e passivo per tutte le cariche amministrative interne all’Associazione e il voto è singolo ai sensi dell’art. 2532 del Codice Civile.
4.4 Sono vietate categorie temporanee di soci o la partecipazione temporanea all’Associazione o ogni socio maggiorenne ha il diritto di esprimere il suo voto per l’approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 5 – DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA
5.1 Il socio che contravviene ai doveri e scopi stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione
5.2 La decadenza e/o l’esclusione da associato è deliberata dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione con voto segreto.
Art. 6 – ASSOCIATO ONORARIO
6.1 L’associazione può conferire la qualifica di associato onorario a chi abbia particolari benemerenze, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
7.1 Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea degli associati
b. Il Consiglio di Amministrazione
c. Il Presidente
Art. 8 – RETRIBUZIONE
8.1 Tutti i soci dell’Associazione svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
8.2 Nessuna carica può essere retribuita. Il Consiglio d’Amministrazione può stabilire rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.
Art. 9 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
9.1 L’Assemblea, composta da tutti gli associati, è convocata dal Presidente con comunicazione scritta almeno sette giorni prima della data fissata, devono essere comunicati anche i punti che saranno trattati all’ordine del giorno.
9.2 L’assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all’anno. I suoi compiti sono:
a. approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
b. discutere e approvare il programma annuale formulato da Consiglio di Amministrazione;
c. approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione;
d. eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
9.3 L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta del Presidente o di un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o di un terzo degli associati.
Art. 10 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
10.1 Le assemblee in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno degli associati iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
Art. 11 – AMMINISTRAZIONE
11.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabili da tre a sette. Di volta in volta fissato dall’assemblea. L’assemblea con una prima votazione eleggerà il Presidente. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Le cariche del Presidente e Consigliere sono incompatibili con la posizione di dipendente dell’Associazione. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza del Vice Presidente. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni. Il Consiglio dura in carica fino a revoca o dimissioni.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti de terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art. 12 – MEZZI FINANZIARI E BILANCIO
12.1 Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a. dalle quote sociali;
b. da donazioni, lasciti, eredità, legati e contributi da Stato, Comuni, Province e Regioni;
c. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
12.2 Le quote associative sono date a fondo perduto ed esse, come tutte le contribuzioni rese all’Associazione, sono in trasmissibili anche mortis causa e non sono in nessun motivo rivalutabili.
12.3 I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute (siano queste contribuzioni o lasciti ricevuti), i bene dell’Associazione e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
12.4 il bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dall’Assemblea dei soci con voto palese e con la maggiornanza assoluta dei presenti ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile, e deve essere approvato entro il 30 giunio di ciascun anno successivo all’anno di esercizio.
12.5 E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzati di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
12.6 La chiusura dell’esercizio coincide con l’anno solare
Art. 13 – SCIOGLIMENTO
13.1 Lo scioglimento dell’Associacione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
13.2 E’ confermato l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità anaoghe o a fini di pubblica utilità, setito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14 – CONTROVERSIE
14.1 Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o i soci organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri dei quali uno ciascuno nominato dalle parti e il terzo nominato dai due. Gli Arbitri nominati possono essere membri dell’Associazione, devono però condividerne gli scopi e attività. Una volta nominato, il collegio arbitrale ha tempo 15 giorni per deliberare sulla controversia. Il lodo sarà appellabile.