Convenzione Molinette

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MORALE MORALE SVOLTO DALL’ASSOCIAZIONE PROCIVICOS ONLUS (volontari di protezione civile della comunità di scientology)PER DEGENTI MEMBRI DELLA CHIESA DI SCIENTOLOGY PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITA’ SAN GIOVANNI BATTISTA – MOLINETTE – DI TORINO

TRA

L’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino Cod. Fisc. E Partita IVA 05438190018 rappresentata dal Direttore Amministratore Dr. Paolo GIUNTA – natoa Napoli il 28.11.1986 – Domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino – C.so Bramante n.88.

E

l’Associazione PROCIVICOS ONLUS (volontari di protezione civile della comunità di scientology) con Sede Legale in Torino Via Villar, n.2 , C.F. n. 97540410012 rappresentata dal Presidente Sig. Giuseppe CICOGNA, nato a Tolmezzo (UD) il 18/06/1964, – Domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino – Via Villar, n.2

PREMESSO

Che come associazione e nell’ambito territoriale della Regione Piemonte, l’Associazione PROCIVICOS onlus (volontari di protezione civile della comunità di scientology) rappresenta l’esigenza da parte dei membri della Chiesa di Scientology di veder loro garantita l’assistenza negli ospedali in applicazione degli art. 3 e 19 della Costituzione e dei principi enunciati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

1. DEFINIZIONE

L’assistenza fornita dal Volontario dell’Associazione può essere descritta come l’aiuto competente e accurato somministrato ai membri della comunità di Scientology che per ragioni di malattia o lungo degenza sono ricoveranti presso una struttura ospedaliera e si interrogano sulle domande esistenziali fondamentali, come il senso della malattia, della vita e della morte. Tale assistenza è assicurata attraverso l’ascolto ed il sostegno fraterno del degente così che possa meglio affrontare ed eventualmente superare la sua condizione.

2. IL VOLONTARIO

Per Volontario dell’Associazione si intende il ministro volontario laico che, riconosciuto e giudicato idoneo dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, è a tal fine accreditato presso la struttura ospedaliera. Egli è al servizio di ogni individuo, membro della Chiesa di Scientology che, nell’esercizio del proprio libero arbitrio, ne richieda espressamente l’intervento.

Il Volontario è tenuto al segreto confessionale, in particolare nei confronti del paziente, dei suoi parenti e del personale dell’istituto. Questo vale anche nei confronti dello Stato, salvo gli obblighi previsti dalla legge. Il Volontario è tenuto a mantenere la massima discrezione nei contatti che avvia nell’interesse del paziente.

Il Volontario non svolge in alcun modo alcuna opera di proselitismo all’interno della struttura ospedaliera, ritenendo ciò profondamente contrario al buon senso.

3.RICHIESTA DI ASSISTENZA

Ogni paziente della struttura ospedaliera che sia membro della Chiesa di Scientology ha diritto all’assistenza da parte di un Volontario, qualora la richieda. Il degente che intende avvalersi di tale opportunità manifesta la propria richiesta verbalmente o per iscritto.

Per quanto possibile, il Volontario deve farsi conoscere dagli altri assistenti e dal personale della struttura ospedaliera affinché gli possano eventualmente essere tempestivamente segnalati o indirizzati altri casi.

4.MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSISTENZA

L’assistenza del Volontario è presentata su base volontaria, negli orari concordati con la struttura ospedaliera. L’associazione, nei limiti delle sue possibilità, cercherà sempre di garantire un numero di Volontari sufficiente a far fronte alle richieste, assicurando la continuità del servizio.

5. RAPPORTI CON I PAZIENTI

Sebbene un membro della Chiesa di Scientology abbia conseguito una profonda consapevolezza di sé in quanto entità immateriale separata dal corpo, lo stato di infermità, temporaneo o definitivo, può generare una condizione di difficoltà.

Il Volontario riconosce il valore e la dignità dell’individuo ed è consapevole del fatto che il paziente ha il diritto al rispetto della sua persona e al riconoscimento della sua autonomia. Egli vuole stimolare nel degente la sua capacità di crescita e di sviluppo verso una presa di decisione autonoma e consapevole e non impone né visioni né soluzioni.

Il Volontario si trattiene dal proporre all’utente vantaggi non giustificati o di fare cattivo uso della sua posizione come consulente morale: non può per principio ricevere dall’utente regali e vantaggi per il servizio prestato, a meno che il rifiuto di un regalo simbolico non danneggi l’utente nella percezione del proprio valore. In tal caso, il Volontario deve giudicare secondo coscienza; non può in nessun caso invitare il paziente a compiere tali gesti.

Il servizio prestato dal Volontario può essere esteso ai famigliari del degente, qualora richiesto.

6. RAPPORTI CON IL PERSONALE DELL’OSPEDALE

Il Volontario mantiene contatti con il personale dell’ospedale come necessario, al fine di migliorare la qualità del servizio assicurato al personale.

7. RAPPORTI CON GLI ALTRI VOLONTARI, ASSISTENTI MORALI E RELIGIOSI

Il Volontario ha un atteggiamento di collaborazione e rispetto nei confronti di ogni altro volontario e assistente operante nella struttura ospedaliera.

8. RAPPORTI CON LA STRUTTURA OSPEDALIERA

Il Volontario è a disposizione della struttura ospedaliera per discutere di eventuali altre esigenze che si dovessero manifestare, come, ad esempio, i componenti da assumere in caso di decesso di persone che sono membri della Chiesa di Scientology.

9. PRIVACY

L’Associazione ed i volontari si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs.196/03.

Ai sensi dell’art. 13 dal D.Lgs.196/03 l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista rende noto che i dati che verranno comunicati per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia in tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute all’Associazione le facoltà di cui all’art.7 dal D.Lgs.196/03.

10. ADEMPIMENTI D.Lgs 81/08

Ai sensi dell’art 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i l’Associazione PROCIVICOS ONLUS (volontari di protezione civile della comunità di scientology) si farà carico di fornire il materiale informativo sui rischi presenti in Ospedale ai propri volontari che svolgeranno l’attività di volontariato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino. Detto materiale, ottenibile tramite il link www.molinette.piemonte.it, consiste nel Manuale dei Rischi, Piano di Emergenza per Esterni e Ditte, Indicazioni della Direzione Sanitaria e il modello B. Quest’ultimo, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal volontario, sarà trasmesso, unitamente all’elenco del personale di tirocinio, dall’Associazione PROCIVICOS (volontari di protezione civile della comunità di scientology) alla Struttura Complessa Affari Generali dell’ A.O.U. San Giovanni Battista di Torino prima dell’inizio dell’attività.

I volontari si impegnano altresì a utilizzare correttamente il DPI necessari che saranno loro forniti dal personale delle strutture sanitarie presso le quali svolgeranno la loro attività.

Eventuali interferenze derivanti dall’attività lavorativa saranno valutate congiuntamente prima dell’ingresso del personale nei luoghi di lavoro.

11. RECLAMI

I reclami anonimi non verranno presi in considerazione. Ogni reclamo verrà trattato con la necessaria discrezione da ogni persona che ne venga a conoscenza. Il Volontario, verso il quale viene sporto reclamo, ha il diritto di fornire una propria versione dei fatti e tentare di ricomporre qualsiasi incomprensione che possa aver generato il reclamo stesso. Nel caso il reclamo risulti fondato e insanabile, l’Associazione provvede a sostituire il Volontario con altro ritenuto più idoneo.

12. FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

13. DURATA

La presente convenzione avrà la durata di anni uno, a decorrere dall’1.01.2011 e fino al 31.12.2011 e potrà essere disdetta da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata R.R.

14. REGISTRAZIONE

La presente convenzione è essente dall’imposta di bollo e dall’imposta del Registro ai sensi dell’art.8 Legge 11 agosto 1991 n.266.

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